Sempre più spesso si prevede il trasferimento di beni immobili tra i coniugi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito , con sentenza n. 21761/2021, che le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurare il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 cc e, ove implichi l trasferimenti di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della sentenza o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione.