La riforma del Diritto Fallimentare Novità
- Rottamazione cartelle bis: le novità del Decreto fiscale
- Bacio non gradito evitato: è tentata violenza sessuale
- Cassazione penale, sez. III, sentenza 22/09/2017 n° 43802
- Il DL Concorrenza novità
- Il Divorzio Breve Novità
- I titoli illiquidi delle banche popolari: tutela di azionisti e obbligazionisti
- Assicurazione dell’avvocato: obbligo differito di un mese
- Insegnante che usa sistematicamente violenza risponde di maltrattamenti e non di abuso dei mezzi
- Cassazione penale, sez. VI, sentenza 07/09/2017 n° 40959
- Il contratto di locazione di immobile non registrato è nullo
- Cassazione civile, sez. unite, 9 ottobre 2017, n. 23601
- L’ occupazione dei binari ferroviari è sempre reato anche se non crea ritardo nei trasporti
- Cassazione penale, sez. I, 4 ottobre 2009, n. 41018
- Reclutamento del personale scolastico e disconoscimento del doppio punteggio
- TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 24 settembre 2008, n. 831
- Reclutamento del personale scolastico: il doppio punteggio, in quanto costituzionalmente illegittimo, può essere disconosciuto
- La verifica del superamento del tasso soglia oltre il quale gli interessi devono essere considerati usurari deve riguardare sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
- In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996 (che ha modificato l’art. 644 del codice penale) prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari. Tale tasso soglia riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
- Il Decreto Ministeriale 17 luglio 2017 recante aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2017, n. 196, ha fissato in € 803,79 l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità ed in € 46,88 l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
A seguire lo sviluppo della tabella che incrocia i punti di invalidità da 1 a 9 con l’età anagrafica del danneggiato.
- Scarica Tabella lesioni lieve entità (micropermanenti) anno 2017